CIN

Codice Identificativo Nazionale · CIR · CIS

Codice rilasciato dalla banca dati nazionale delle strutture ricettive del Ministero del Turismo, obbligatorio per ogni unità ricettiva e locazione turistica, da esporre sull'immobile e da riportare in ogni annuncio online.

Che cos’è

Il CIN è l’identificativo unico che il Ministero del Turismo assegna a ogni unità ricettiva e a ogni immobile destinato a locazione turistica, attraverso la Banca Dati delle Strutture Ricettive. Prima esistevano solo i codici regionali, con sigle e formati diversi da Regione a Regione: CIR in molte, CIS in altre, numerazioni locali altrove. Il CIN non li ha cancellati tutti in un colpo, ma li sovrascrive come riferimento nazionale, e nelle Regioni con banca dati integrata viene generato a partire dal codice regionale già esistente.

Gli obblighi sono due e vanno tenuti distinti. Il primo è fisico: il codice va esposto all’esterno dell’immobile. Il secondo è digitale, ed è quello che interessa chi fa distribuzione: il codice va riportato in tutti gli annunci, sul sito proprio, sui portali, nelle comunicazioni promozionali. Il secondo obbligo è quello che ha effetti immediati sulla vendita.

Il motivo è il regolamento europeo sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione di alloggi a breve termine, applicabile dal 20 maggio 2026. Le piattaforme devono verificare l’esistenza di un identificativo valido, trasmettere periodicamente alle autorità i dati di attività degli annunci e rimuovere o sospendere gli annunci privi di codice o con codice non riscontrabile. Da quel momento il codice smette di essere un adempimento amministrativo e diventa una condizione tecnica di pubblicazione.

Come si usa

Un annuncio rimosso non è un annuncio penalizzato nel ranking: è disponibilità pari a zero su quel canale. Se un property manager con quaranta appartamenti ha tre unità con codice mancante o disallineato, non ha perso il 7,5% di visibilità, ha perso il 100% della vendibilità di tre unità su quel portale, per tutte le date in cui la rimozione dura. In alta stagione, su una città dove le OTA valgono metà del volume, sono settimane intere che non si recuperano.

L’operazione da fare lunedì mattina è una riconciliazione secca. Prendi l’elenco delle tue unità, mettici accanto il codice come risulta nella banca dati nazionale, poi apri ogni extranet e confronta carattere per carattere il codice caricato nell’annuncio. Gli errori tipici sono banali e letali: spazi, il codice della vecchia numerazione regionale al posto di quello nazionale, il codice di un’altra unità dello stesso stabile, il campo lasciato vuoto perché il channel manager non lo mappa. Metti la verifica nel calendario ogni volta che apri una nuova unità o cambi channel manager.

Costo di un delisting di 12 giorni su un appartamento

appartamenti gestiti
40
unità con codice non valido in annuncio
3
giorni di sospensione dell’annuncio
12
quota di prenotazioni dal portale interessato
48%
ADR medio della unità
132,00 EUR
occupazione attesa nel periodo
82%
notti attese perse
3 x 12 x 0,82 x 0,48 = 14,2 notti
ricavo perso
14,2 x 132,00 = circa 1.874 EUR

L'errore tipico: codice giusto in banca dati, campo sbagliato in extranet

Quasi nessuno viene rimosso perché non ha il codice: viene rimosso perché il codice sta nel posto sbagliato. Scritto nella descrizione libera invece che nel campo dedicato, oppure caricato su una sola piattaforma e non sulle altre, oppure inserito a mano su un portale e mai propagato dal channel manager. Il controllo va fatto dentro ogni singola extranet, non nel gestionale: è la piattaforma a decidere se l’annuncio resta pubblicato.

Da non confondere con

Il CIN non sostituisce la SCIA né l’abilitazione all’esercizio: identifica l’unità, non autorizza l’attività. Non sostituisce le credenziali di Alloggiati Web né la posizione ai fini della rilevazione statistica regionale, che restano adempimenti separati. E non va confuso con il codice interno che il portale assegna al tuo annuncio, che serve solo alla piattaforma.

Scadenze, formati e obblighi di questa materia sono in evoluzione, e il regime che le piattaforme applicheranno dal 20 maggio 2026 si sta ancora assestando: verifica sempre la banca dati ministeriale e le comunicazioni della tua Regione, e affidati a un professionista per la tua situazione.

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